Nel 92 una legge sul verde pubblico ha introdotto l'obbligo per i comuni di piantare un albero per ogni nuovo nato. Ma per la sua attuazione si è atteso fino al 2013.
Fare buone leggi non serve a molto se poi non si è in grado di farne applicare le previsioni. Una regola ben nota in tutti i paesi del mondo a cui non sfugge nemmeno l’Italia. La storia della Legge 29 gennaio 1992, n. 113 contenente alcune norme sul verde pubblico nei comuni rientra probabilmente proprio in questa casistica; una legge dall’elevato valore simbolico la cui applicazione pratica però si è rivelata molto più complessa di quanto previsto.
Un albero per ogni neonato
Nei primi giorni del 1992 viene approvata in via definitiva dal Parlamento italiano la Legge 29 gennaio 1992 n. 113, una norma molto specifica i cui obiettivi sono chiari fin dal titolo: «Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica». Presidente del Consiglio dei Ministri è Giulio Andreotti mentre a promulgare la legge è il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.
Entrata in vigore il 4 marzo 1992, la nuova legge conteneva solo 4 articoli. In particolare all’articolo 1 prescriveva «… i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale». Obiettivo della legge era quello di favorire l’adozione nei comuni di piani per il verde pubblico legandone dimensione ed evoluzione alla natalità.
Il modello adottato nella legge 113 era quindi piuttosto lineare, di semplice attuazione e tutto sommato dai costi contenuti. Specie considerando che la stessa legge definiva le modalità di finanziamento per gestire il progetto. L’attuazione delle previsioni contenute nella norma negli anni successivi fu però molto limitata andando ad arricchire il lungo elenco delle leggi vigenti ma sostanzialmente inapplicate. Una situazione di cui lo stesso Parlamento prende atto nel gennaio del 2013, ben 21 anni dopo l’approvazione della legge 113.
In un contesto politico ed istituzionale completamente diverso da quello degli anni novanta, con la Legge 14 gennaio 2013 n. 10 recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» viene anche modificato l’obbligo per i comuni di piantare un nuovo albero per ogni neonato. All’articolo 2 in particolare si legge che «Al fine di assicurare l’effettivo rispetto dell’obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato» vengono introdotte alcune modifiche al testo della legge 113. In particolare l’obbligo viene da un lato limitato ai soli comuni con più di 15 mila abitanti e dall’altro esteso non solo per i nuovi nati anche per per i ciascun minore adottato. Tra le altre novità introdotte con stessa legge è da ricordare all’articolo 1 la scelta del 29 novembre come data per la ‘Giornata nazionale degli alberi’ dedicata alla valorizzazione del patrimonio arboreo o boschivo.
Sempre al fine di garantire una più proficua applicazione delle norme, la legge 10 introduce nuovi obblighi di censimento e rendicontazione sul verde pubblico dei comuni. All’articolo 3 inoltre viene istituito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico presso il Ministero dell’Ambiente. Questo nuovo organismo assume tra gli altri il compito di monitorare l’applicazione della Legge 29 gennaio 1992 n. 113 (e successive modifiche) e di promuovere le attività degli enti locali destinate alla sua attuazione. La nuova Legge 14 gennaio 2013 n. 10 nasce sotto il Governo Monti, è promulgata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ed entra in vigore il 16 febbraio 2013.
Il verde pubblico in Italia
Tra le attività del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico è anche prevista la periodica pubblicazione di una relazione sullo stato di applicazione delle norme in materia di verde pubblico. L’ultima relazione disponibile risale al 30 maggio del 2015 e contiene una ampia sezione dedicata alle funzioni di monitoraggio svolte dal Comitato. In particolare prendendo a riferimento arche i dati del X Rapporto ISPRA “Qualità dell’ambiente urbano” viene analizzata la situazione del verde pubblico in 73 comuni corrispondenti alle principali città italiane. Questi alcuni dei dati salienti del rapporto:
- In più della metà delle città analizzate (36 su 73) la disponibilità di verde pubblico supera i 30 metri quadri per abitante.
- Matera è la città italiana con la più elevata disponibilità di verde pubblico pro capite. Nel città lucana si arriva infatti a ben 992,3 mq di verde per abitante, un valore a cui contribuisce anche la presenza nella città di estese aree di valore storico o naturalistico.
- Alle spalle di Matera e con una superficie del verde pubblico superiore ai 100 mq/ab si collocano nell’ordine: Trento (417,6 mq/ab), Potenza(371,6 mq/ab), Terni (150,9 mq/ab), Pordenone (139,5 mq/ab) e Reggio Calabria (104,0 mq/ab).
- Il “Verde storico” rappresenta statisticamente la tipologia di verde pubblico più diffuso. In questa categoria rientrano parchi, ville e giardini di valore artistico, culturale e paesaggistico di cui l’Italia è ricca. Esemplificativo è ancora il caso di Matera in cui il verde storico rappresenta il 98,8% del verde cittadino.
- I parchi urbani sono invece presenti solo in 33 delle 67 città monitorate. Questa forma di verde urbano è più frequente nelle città del nord e del centro e trova la sua maggiore diffusione percentuale a Milano (41,4% pari ad oltre 9 milioni di mq).
- Il verde attrezzato direttamente fruibile dai cittadini è presente in tutte le città esaminante con la diffusione percentuale più elevata registrata a Bari (61,2% pari a circa 1,5 milioni di mq).
- Nel calcolo del verde pubblico vengono considerati anche: arredi urbani, forestazione urbana, giardini scolastici, orti urbani, aree sportive all’aperto, aree boschive, verde incolto e altre tipologie minori (come orti botanici e giardini zoologici).
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