Arriva un’interessante novità dall’Alta Corte UE, che ha sentenziato che non vi è alcun obbligo di partita Iva per chi vende anche tutta l’energia prodotta con i pannelli fotovoltaici. Dall’Agenzia delle Entrate italiana la conferma della ricezione della sentenza: niente partita Iva e sì alle detrazioni fiscali.
Il chiarimento che arriva dall’Alta Corte Europea fuga alcuni persistenti dubbi di natura burocratica e fiscale riguardanti i pannelli fotovoltaici e la vendita di energia da parte dei privati. Se da un lato, in effetti, la vendita di buona parte o di tutta l’energia elettrica prodotta con gli impianti fotovoltaici posti sui tetti delle abitazioni si configura come un’attività economica a tutti gli effetti, dall’altro non rientra in un’attività di impresa o professionale, pertanto, e qui arriva l’importante chiarimento, non c’ alcun obbligo di aprire partita Iva da parte del proprietario.
L’Agenzia delle entrate italiana, dal canto suo, ha diramato una circolare in cui si specifica come la recente sentenza della Corte europea sancisca in maniera definitiva che l’obbligo della partita Iva non esiste, tanto che si venda stabilmente le quantità prodotte tanto che si ceda l’energia elettrica con la formula dello scambio sul posto. Il tutto, godendo delle apposite detrazioni fiscali.
Il caso da cui nasce la sentenza UE fa riferimento all’impianto di un cittadino dell’Austria che, senza meccanismi di stoccaggio, era dedito solo ed esclusivamente alla vendita dell’energia, senza alcun utilizzo della stessa a fini domestici. Gli introiti non mancavano e le entrate pecuniarie avevano carattere di continuità, ma per il cittadino austriaco in questione (e quindi per tutti), ora la situazione è chiara: non si tratta di attività d’impresa o di tipo professionale. Di conseguenza possiamo mettere una pietra sopra alle voci che vedevano come necessaria in futuro la partita Iva per vendere l’energia.
Photo credits | Anreas Demmelbauer su Flickr
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