Escludendo le variazioni gestibili e comunicabili attraverso le applicazioni informatiche attualmente esistenti, tutte le altre, sugli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, devono essere comunicate attraverso una lettera raccomandata che riporta in oggetto e sul plico il riferimento del numero di impianto, unitamente alla documentazione a corredo.
A ricordarlo con un comunicato ufficiale è stato nei giorni scorsi il GSE, Gestore dei Servizi Energetici, riguardo proprio alle eventuali modifiche inerenti gli impianti di produzione di energia che sono alimentati con le fonti rinnovabili. Nel caso in cui queste comunicazioni non vengano acquisite, il Gestore dei Servizi Energetici può riservarsi non solo di andare a sospendere o a risolvere i rapporti in essere, ma anche a adottare ogni provvedimento opportuno, anche in sede penale, fino ad arrivare alla decadenza al diritto alle incentivazioni previste.
Tutto ciò, nello specifico, riguarda l’assunzione di obblighi precisi che ricadono a carico di chi, essendo titolari produttori di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, includendo anche il fotovoltaico, hanno con il Gestore dei Servizi Energetici rapporti di natura commerciale di qualsiasi natura, tra qui quelli inerenti il CIP/6, certificati verdi, scambio sul posto, tariffa omnicomprensiva, ritiro dedicato e conto energia.
Il comunicato ufficiale del Gestore dei Servizi Energetici è stato emesso facendo in particolare seguito ad un elevato numero di casi di impianti da fonti rinnovabili per i quali incidentalmente si è venuti a conoscenza, in maniera tardiva, di modifiche per cui, come sopra detto, occorre inviare la raccomandata. Queste variazioni spaziano dalle variazioni della configurazione impiantistica a provvedimenti, adottati dalle autorità competenti, che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità, e/o sulla produttività dell’impianto. Lo stesso dicasi anche per eventuali azioni di impugnazione del titolo autorizzativo, eventuali aggiornamenti inerenti i profili autorizzativi, nonché eventuali atti revocatori e/o di annullamento, che comportino una modifica dello stato autorizzativo dell’impianto.
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